Art. 2539 c.c. Rappresentanza nell’assemblea

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.(228)

2. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

Testo in vigore dal 26 marzo 2015

Note di aggiornamento

Aggiornamento (228)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l’art. 150-bis, comma 2-bis) che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.