Art. 2509-bis c.c. Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.