Art. 2480 c.c. Modificazioni dell’atto costitutivo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.