Art. 2480 c.c. Modificazioni dell’atto costitutivo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436.