Art. 2474 c.c. Operazioni sulle proprie partecipazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (113)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.