Art. 2447-quater c.c. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.

2. Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.