Art. 2447-quater c.c. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.
2. Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.