Art. 2335 c.c. Assemblea dei sottoscrittori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

2. L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

3. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Testo in vigore dal 7 aprile 2010

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.