Art. 230-bis c.c. Impresa familiare
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
2. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
3. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.(334)
4. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
5. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732.
6. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (334)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 230-bis c.c. disciplina l’impresa familiare e chiude il capo VI del titolo VI del libro primo, dedicato al regime patrimoniale della famiglia. È stato introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) per dare tutela al lavoro prestato all’interno della famiglia, che in passato si presumeva gratuito perché reso per affetto o per solidarietà domestica (affectionis vel benevolentiae causa).
La norma ha natura residuale: si applica solo quando non sia configurabile un diverso rapporto, come il lavoro subordinato, la società o l’associazione in partecipazione. Il suo scopo è assicurare al familiare che lavora stabilmente nell’impresa un trattamento minimo e inderogabile, sia patrimoniale sia partecipativo.
L’ambito soggettivo è stato ampliato due volte. La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha esteso la disciplina alle parti dell’unione civile e ha introdotto, per i conviventi di fatto, l’art. 230-ter c.c. con una tutela ridotta. Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 la Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimo il terzo comma nella parte in cui non comprende il convivente di fatto tra i familiari e, in via consequenziale, ha caducato l’art. 230-ter c.c.: oggi il convivente di fatto gode della medesima tutela piena riconosciuta al coniuge.
Contenuto della disposizione
Presupposti della fattispecie sono un’impresa riferibile a un imprenditore individuale e la prestazione continuativa di lavoro da parte di un familiare, nella famiglia o nell’impresa. Sono familiari il coniuge (e la parte dell’unione civile), il convivente di fatto, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Al familiare partecipante spettano:
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che a favore di altri familiari con il consenso di tutti i partecipi; alla cessazione della prestazione, per qualsiasi causa, o in caso di alienazione dell’azienda, può essere liquidato in denaro, anche in più annualità fissate dal giudice in mancanza di accordo. L’ultimo comma rinvia agli usi per le comunioni tacite familiari in agricoltura, purché non contrastino con la disciplina legale.
Profili applicativi
Il contenzioso nasce di regola alla cessazione della collaborazione, spesso in occasione di una separazione coniugale, di una lite tra genitori e figli o della successione del titolare. Il familiare che agisce deve dimostrare la continuità del proprio apporto, non necessariamente la presenza quotidiana in azienda; non sono richieste né l’esclusività né la prevalenza della collaborazione rispetto ad altre attività, requisito quest’ultimo rilevante solo ai fini fiscali.
La quota si calcola sugli utili non distribuiti, sui beni acquistati con essi e sugli incrementi dell’azienda, misurati confrontando il valore dell’impresa all’inizio e alla fine della collaborazione; il criterio di riparto è la quantità e qualità del lavoro prestato, non l’incidenza causale di quel lavoro sui risultati. Rileva anche l’incremento di valore dei beni aziendali dovuto a fattori di mercato, se si è tradotto in una maggiore redditività, così come i decrementi. Nella pratica la quantificazione richiede quasi sempre una consulenza tecnica contabile.
Un errore ricorrente è invocare l’istituto quando l’attività è esercitata da una società, anche di persone e anche composta da soli familiari: in tal caso l’impresa familiare non è configurabile e il collaboratore dovrà far valere, se ne ricorrono i presupposti, un rapporto di lavoro o di altra natura.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’impresa familiare presuppone la figura dell’imprenditore definita dall’art. 2082 c.c. e si distingue dalle società disciplinate dagli artt. 2247 e seguenti c.c., con le quali non può coesistere, nonché dal lavoro subordinato regolato dall’art. 2094 c.c., che per la clausola di residualità prevale ove ne ricorrano gli elementi. Il diritto di prelazione rinvia al retratto successorio dell’art. 732 c.c. La disciplina va coordinata con il regime della comunione legale tra coniugi, in particolare con l’art. 177, lett. d), c.c. sull’azienda gestita da entrambi, e con l’art. 178 c.c. sui beni destinati all’impresa di uno solo. La legge 20 maggio 2016, n. 76 ne prevede l’applicazione alle unioni civili. Sul piano fiscale l’art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 regola l’imputazione del reddito ai collaboratori, con requisiti propri, tra cui la prevalenza; sul piano della sicurezza i componenti dell’impresa familiare sono destinatari degli obblighi dell’art. 21 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sanzionati dall’art. 60 del medesimo decreto.