Art. 2285 c.c. Recesso del socio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

2. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

3. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.