Art. 2233 c.c. Compenso
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.