Art. 2128 c.c. Lavoro a domicilio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.