Art. 211 c.c. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.