Art. 2098 c.c. Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto di lavoro stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro può essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali.

2. La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell’assunzione del prestatore di lavoro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.