Art. 2098 c.c. Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto di lavoro stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro può essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali.
2. La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell’assunzione del prestatore di lavoro.