Art. 1842 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1842 c.c. apre la sezione dedicata all’apertura di credito bancario e ne dà la nozione. È lo strumento con cui la banca concede al cliente una disponibilità finanziaria che questi può utilizzare secondo le proprie esigenze, entro un limite e per un periodo definiti o a tempo indeterminato. Nella prassi è noto come fido o affidamento e si accompagna, nella grande maggioranza dei casi, a un conto corrente bancario.

La funzione è di finanziamento flessibile: a differenza del mutuo, in cui la somma è consegnata subito, qui la banca assume l’obbligo di tenere a disposizione il denaro, e il cliente decide se, quando e quanto utilizzarlo. Il testo codicistico è invariato dal 1942, ma la disciplina è stata profondamente incisa dalla normativa bancaria: dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, che ha imposto la forma scritta, e poi dall’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Contenuto della disposizione

Il contratto si perfeziona con l’accordo delle parti e fa sorgere a carico della banca un’obbligazione di messa a disposizione di una somma di denaro. Il rapporto obbligatorio di restituzione, in capo al cliente, nasce solo con l’effettivo prelievo: la semplice annotazione dell’accordato in conto non equivale a consegna del denaro.

  • durata: a tempo determinato o indeterminato, con le regole sul recesso dettate dall’art. 1845 c.c.;
  • utilizzo: salvo patto contrario, il cliente può utilizzare il credito in più volte e ripristinare la disponibilità con successivi versamenti (art. 1843 c.c.);
  • garanzie: possono essere reali o personali, con la tutela prevista dall’art. 1844 c.c. in caso di diminuzione;
  • forma: scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993, salva la deroga per l’apertura di credito già prevista e disciplinata in un contratto di conto corrente scritto.

La nullità per difetto di forma è una nullità di protezione: opera solo a vantaggio del cliente (art. 127 del d.lgs. n. 385/1993), che può farla valere o meno a seconda della sua convenienza.

Profili applicativi

La rilevanza pratica dell’apertura di credito emerge soprattutto nel contenzioso sulla ripetizione di somme indebitamente addebitate dalla banca (interessi anatocistici, commissioni non pattuite). L’esistenza di un affidamento qualifica i versamenti del correntista: entro il limite del fido essi sono ripristinatori della provvista e la prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto; oltre il limite, o in assenza di fido, sono solutori e la prescrizione decorre da ciascun pagamento.

Ne derivano alcuni principi operativi. Spetta al correntista che vuole sottrarsi alla prescrizione provare l’esistenza dell’apertura di credito, di norma producendo il contratto scritto; non bastano il libro fidi, gli estratti conto con tassi differenziati o la mera applicazione di commissioni di massimo scoperto. Non esiste il cosiddetto fido di fatto: la tolleranza della banca verso gli sconfinamenti non crea un affidamento. Per i contratti anteriori alla legge n. 154/1992 la prova può essere fornita anche per presunzioni. Un errore frequente è dare per scontata la natura affidata del rapporto senza documentarla.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 gennaio 2022, n. 926: l’apertura di credito richiede la forma scritta ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993; la deroga della delibera CICR 4 marzo 2003 opera solo se il fido è già previsto e disciplinato, anche nelle condizioni economiche, in un conto corrente stipulato per iscritto. Il libro fidi e i regolamenti interni non provano il contratto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 aprile 2024, n. 9742: il fido di fatto è estraneo all’ordinamento, perché l’apertura di credito non può desumersi dalla mera tolleranza degli scoperti; accertata la nullità del contratto per difetto di forma, le rimesse sul conto passivo assumono natura solutoria ai fini della prescrizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 dicembre 2023, n. 34997: per i contratti anteriori alla legge n. 154/1992, e per quelli successivi quando il cliente non intenda far valere la nullità di protezione, l’apertura di credito può essere provata anche con presunzioni gravi, precise e concordanti; la predeterminazione del limite massimo non è elemento essenziale della causa.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12468: grava sul cliente la prova dell’apertura di credito che qualifica come ripristinatori i versamenti; l’addebito di interessi passivi non è indice dell’affidamento, perché essi maturano anche sul conto non affidato.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 3 luglio 2024, n. 18230: la deduzione dell’esistenza di un’apertura di credito, a fronte dell’eccezione di prescrizione della banca, è un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello se l’affidamento risulta dagli atti; la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto.
  • Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18182: la semplice annotazione in conto della somma messa a disposizione non realizza la consegna del denaro; il rapporto obbligatorio di restituzione sorge solo con il prelievo da parte dell’accreditato.

Rapporti con altre norme

Gli artt. 1843-1845 c.c. completano la disciplina: utilizzazione del credito, garanzie e recesso, con la tutela del cliente contro il recesso senza giusta causa prima del termine. L’art. 1852 c.c. regola l’apertura di credito in conto corrente; l’art. 1857 c.c. estende alle operazioni in conto alcune norme del conto corrente ordinario. Sul piano della forma e delle condizioni operano gli artt. 117, 118, 119 e 127 del d.lgs. n. 385/1993; la capitalizzazione degli interessi è regolata dall’art. 120 dello stesso decreto, in deroga all’art. 1283 c.c. La prescrizione dell’azione di ripetizione si fonda sugli artt. 2033 e 2946 c.c. Il recesso abusivo della banca può fondare responsabilità per violazione della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).