Art. 1511 c.c. Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.