Art. 1425 c.c. Incapacità delle parti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

2. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1425 c.c. apre il capo XII del titolo II del libro quarto, dedicato all’annullabilità del contratto, e indica la prima delle sue cause: l’incapacità di una delle parti. L’annullabilità è una forma di invalidità meno grave della nullità, posta a tutela di interessi particolari: il contratto produce effetti finché non viene annullato, l’azione spetta solo alla parte protetta (art. 1441 c.c.), si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.) e il vizio può essere sanato mediante convalida (art. 1444 c.c.).

La norma distingue due situazioni. L’incapacità legale deriva da uno stato giuridico accertato o presunto dalla legge (minore età, interdizione, inabilitazione, limitazioni disposte nell’amministrazione di sostegno) e opera in modo automatico. L’incapacità naturale è invece una condizione di fatto, anche transitoria, che impedisce di comprendere e volere l’atto; la sua rilevanza è subordinata ai requisiti dell’art. 428 c.c., a tutela dell’affidamento dell’altro contraente. Il testo è rimasto invariato, ma il quadro delle misure di protezione è stato ampliato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto l’amministrazione di sostegno.

Contenuto della disposizione

Il primo comma rende annullabile il contratto concluso dal legalmente incapace, senza che occorra provare l’incapacità effettiva o un pregiudizio: è sufficiente che il contratto sia stato concluso dal minore, dall’interdetto o, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. La stessa sanzione colpisce l’atto compiuto dal rappresentante legale senza le autorizzazioni richieste (artt. 322 e 377 c.c.) e quello compiuto dal beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione delle prescrizioni del decreto di nomina (art. 412 c.c.). Fa eccezione il minore che con raggiri abbia occultato la propria età (art. 1426 c.c.).

Il secondo comma rinvia all’art. 428 c.c. per il contratto concluso da persona incapace di intendere o di volere. Occorre provare:

  • l’incapacità al momento della stipula, che non richiede la totale privazione delle facoltà psichiche ma una menomazione tale da impedire una seria valutazione dell’atto;
  • la malafede dell’altro contraente, cioè la sua consapevolezza dello stato di incapacità, che può emergere dal pregiudizio subito dall’incapace, dalla qualità del contratto o da altri elementi.

Profili applicativi

Il contenzioso riguarda in larga parte vendite immobiliari concluse da persone anziane o malate, spesso con familiari o persone di fiducia. Per i contratti il grave pregiudizio non è requisito autonomo, come per gli atti unilaterali, ma soltanto indizio della malafede: il dato più significativo è di regola la sproporzione tra prezzo pattuito e valore di mercato, cui si aggiungono la relazione tra le parti, le modalità di pagamento, la mancata prova del versamento del prezzo. La presenza del notaio non preclude la prova dell’incapacità, perché l’atto pubblico non fa fede dei giudizi valutativi del pubblico ufficiale.

Quanto alla prova, se l’infermità è permanente o protratta nel tempo l’incapacità può presumersi anche nel momento della stipula, e spetta a chi sostiene la validità dimostrare un lucido intervallo. Prima della sentenza di interdizione o inabilitazione il soggetto è legalmente capace: gli atti possono essere annullati solo per incapacità naturale. In caso di annullamento per incapacità, l’incapace restituisce la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui sia stata rivolta a suo vantaggio (art. 1443 c.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 2026, n. 16629: nell’annullamento del contratto per incapacità naturale il grave pregiudizio non è elemento costitutivo, ma indizio della malafede dell’altro contraente, desumibile anche dalla sproporzione del prezzo; in caso di infermità permanente spetta a chi sostiene la validità provare che l’atto fu compiuto in fase di remissione.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 ottobre 2022, n. 29962: la diversa disciplina di contratti e atti unilaterali riflette la prevalenza, nei primi, dell’interesse alla certezza dei rapporti e all’affidamento della controparte in buona fede; se il contraente è in malafede, il contratto resta annullabile su iniziativa dell’incapace.
  • Cassazione civile, sez. II, 1 marzo 2023, n. 6126: accertata la totale incapacità in due momenti prossimi, essa si presume anche nel periodo intermedio; la malafede è requisito essenziale, e l’omessa pronuncia sul relativo motivo d’appello comporta la cassazione della sentenza.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 11 luglio 2023, n. 19630: la sentenza che annulla il contratto accertando l’incapacità del venditore senza verificare la malafede dell’acquirente omette l’esame di un elemento costitutivo dell’azione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 28 ottobre 2019, n. 27489: per i contratti basta la malafede dell’altro contraente, senza grave pregiudizio; l’atto notarile non fa fede, fino a querela di falso, del giudizio del notaio sulla capacità di intendere e di volere delle parti.
  • Cassazione civile, sez. II, 8 luglio 2016, n. 14068: prima della sentenza di inabilitazione o di interdizione il soggetto è legalmente capace e i suoi atti possono essere annullati solo se ricorrono i presupposti dell’incapacità naturale ai sensi dell’art. 428 c.c.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 28 marzo 2024, n. 8456: la donazione compiuta dal beneficiario di amministrazione di sostegno senza l’assistenza e l’autorizzazione prescritte dal decreto di nomina è annullabile per la sola violazione delle prescrizioni, a prescindere dalla conoscenza della misura da parte del terzo e dalle condizioni psichiche del disponente.

Rapporti con altre norme

L’art. 1425 c.c. richiama l’art. 428 c.c. e presuppone le norme sulla capacità di agire (art. 2 c.c.), sull’interdizione e l’inabilitazione (artt. 414 e seguenti c.c., in particolare art. 427 c.c.) e sull’amministrazione di sostegno (artt. 404 e seguenti c.c., in particolare art. 412 c.c.); per gli atti dei rappresentanti legali senza autorizzazione rilevano gli artt. 322 e 377 c.c. L’art. 1426 c.c. esclude l’annullamento in caso di raggiri del minore. La disciplina dell’azione si completa con gli artt. 1441 (legittimazione), 1442 (prescrizione quinquennale, decorrente dalla cessazione dell’incapacità legale), 1443 (limiti alla restituzione) e 1444 c.c. (convalida). Quando l’altro contraente abbia abusato della condizione dell’incapace, la condotta può integrare la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), e la giurisprudenza ritiene allora nullo, e non solo annullabile, il contratto.