Art. 1410 c.c. Rapporti fra cedente e cessionario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
2. Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.