Art. 1401 c.c. Riserva di nomina del contraente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.