Art. 1383 c.c. Divieto di cumulo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1383 c.c. segue l’art. 1382 c.c., che definisce la clausola penale, e ne regola il rapporto con la prestazione principale stabilendo il divieto di cumulo: il creditore non può pretendere insieme l’adempimento e la penale, salvo che questa sia stata pattuita per il semplice ritardo. Il testo è immutato dal 1942.

La ratio discende dalla funzione della penale. Quando è stipulata per l’inadempimento, essa liquida in anticipo il danno derivante dalla mancata esecuzione della prestazione e, in questo senso, ne prende il posto: concedere al creditore sia la prestazione sia la penale significherebbe fargli ottenere due volte la stessa utilità, con un ingiustificato arricchimento a danno del debitore. Diversa è la penale per il ritardo, che ristora il pregiudizio derivante dalla tardività dell’adempimento e non l’adempimento stesso: in tal caso le due pretese hanno oggetti diversi e possono coesistere.

Contenuto della disposizione

La norma va letta distinguendo le due tipologie di penale previste dall’art. 1382 c.c.:

  • penale per l’inadempimento: il creditore deve scegliere tra la domanda di adempimento e quella di pagamento della penale; le due obbligazioni coesistono ma operano in modo alternativo;
  • penale per il ritardo: il creditore può chiedere congiuntamente l’adempimento, sia pure tardivo, e la penale maturata per il periodo di ritardo.

Il divieto riguarda il cumulo tra penale per l’inadempimento e prestazione principale, non quello tra penale e risoluzione: la penale per l’inadempimento è anzi normalmente riferita al danno che consegue alla risoluzione, e la sua previsione non impedisce al creditore di chiedere lo scioglimento del contratto. Le parti, nella loro autonomia, possono inoltre pattuire due penali distinte, una per il ritardo e una per l’inadempimento definitivo, cumulabili tra loro.

Profili applicativi

Il caso più frequente nella pratica è quello dell’appalto o del preliminare assistito da penale giornaliera per il ritardo nella consegna, cui segue l’inadempimento definitivo e la risoluzione. La giurisprudenza ammette che il creditore ottenga sia la penale maturata per il ritardo sia il risarcimento del danno da inadempimento definitivo, trattandosi di pregiudizi diversi. Occorre però evitare duplicazioni: nella liquidazione del risarcimento va scomputata la parte di danno da ritardo già coperta dalla penale. La relativa questione deve essere sollevata dal debitore nel giudizio di merito, indicando quale porzione di danno andrebbe detratta.

Nei rapporti di durata, come la locazione, il divieto opera soltanto per le prestazioni già maturate e rimaste inadempiute al momento in cui il creditore agisce: per queste il locatore deve scegliere tra il pagamento dei canoni e la penale. Non si estende invece alle prestazioni successive, come l’indennità per l’occupazione dopo la risoluzione, che la penale non copre. Errore frequente è ritenere che la previsione di una penale per il ritardo impedisca di chiedere la risoluzione quando il ritardo superi la normale tollerabilità: la penale non ha tale efficacia preclusiva.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 22 agosto 2002, n. 12349: il divieto riguarda la domanda di prestazione principale e quella di penale per l’inadempimento; restano ammissibili l’adempimento con la penale per il ritardo e, in caso di risoluzione, il risarcimento da inadempimento con la penale per il ritardo, o le due penali insieme, scomputando il danno da ritardo già considerato.
  • Cassazione civile, sez. II, 12 luglio 2004, n. 12826: il creditore può domandare cumulativamente l’adempimento della prestazione principale e la penale stipulata per il danno da ritardo, come nel caso del venditore che non abbia consegnato il bene nel termine pattuito.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 4 aprile 2024, n. 8983: la penale pattuita per il solo ritardo può cumularsi, in caso di successivo inadempimento definitivo e risoluzione, con il risarcimento del danno da inadempimento, trattandosi di danni diversi, ferma la necessità di evitare un indebito arricchimento del creditore.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 novembre 2024, n. 29490: nell’appalto pubblico la penale per il ritardo non impedisce la risoluzione quando il ritardo ecceda la normale tollerabilità; il ricorrente che lamenti la duplicazione deve averla dedotta in appello e indicare la porzione di danno da detrarre.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 gennaio 2022, n. 1626: la penale per il ritardo non preclude la domanda di risoluzione; il divieto dell’art. 1383 c.c. non impedisce che la penale si cumuli con il rimedio risolutorio, essendo normalmente riferita al danno conseguente alla risoluzione.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 marzo 2018, n. 6015: nelle obbligazioni di durata assistite da penale, il divieto di cumulo riguarda soltanto le prestazioni già maturate e inadempiute quando il creditore si attiva; il locatore può quindi cumulare la penale con le somme dovute per l’occupazione successiva alla risoluzione.
  • Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 2003, n. 8813: le parti possono pattuire una penale per il ritardo e una per l’inadempimento, anche cumulabili tra loro; in tal caso il giudice, su istanza della parte, può ridurle se manifestamente eccessive.

Rapporti con altre norme

L’art. 1383 c.c. presuppone la definizione della clausola penale e il suo effetto limitativo del risarcimento (art. 1382 c.c.), mentre l’art. 1384 c.c. consente la riduzione della penale manifestamente eccessiva o relativa a un’obbligazione eseguita in parte. Il divieto di cumulo si coordina con la disciplina della risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e seguenti c.c.) e con quella del risarcimento (artt. 1218 e 1223 c.c.). Nella locazione rileva l’art. 1591 c.c. sul corrispettivo dovuto dal conduttore in mora nella riconsegna. La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), istituto affine, segue regole proprie e non si cumula con la penale per il medesimo pregiudizio.