Art. 1383 c.c. Divieto di cumulo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
1. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1383 c.c. segue l’art. 1382 c.c., che definisce la clausola penale, e ne regola il rapporto con la prestazione principale stabilendo il divieto di cumulo: il creditore non può pretendere insieme l’adempimento e la penale, salvo che questa sia stata pattuita per il semplice ritardo. Il testo è immutato dal 1942.
La ratio discende dalla funzione della penale. Quando è stipulata per l’inadempimento, essa liquida in anticipo il danno derivante dalla mancata esecuzione della prestazione e, in questo senso, ne prende il posto: concedere al creditore sia la prestazione sia la penale significherebbe fargli ottenere due volte la stessa utilità, con un ingiustificato arricchimento a danno del debitore. Diversa è la penale per il ritardo, che ristora il pregiudizio derivante dalla tardività dell’adempimento e non l’adempimento stesso: in tal caso le due pretese hanno oggetti diversi e possono coesistere.
Contenuto della disposizione
La norma va letta distinguendo le due tipologie di penale previste dall’art. 1382 c.c.:
Il divieto riguarda il cumulo tra penale per l’inadempimento e prestazione principale, non quello tra penale e risoluzione: la penale per l’inadempimento è anzi normalmente riferita al danno che consegue alla risoluzione, e la sua previsione non impedisce al creditore di chiedere lo scioglimento del contratto. Le parti, nella loro autonomia, possono inoltre pattuire due penali distinte, una per il ritardo e una per l’inadempimento definitivo, cumulabili tra loro.
Profili applicativi
Il caso più frequente nella pratica è quello dell’appalto o del preliminare assistito da penale giornaliera per il ritardo nella consegna, cui segue l’inadempimento definitivo e la risoluzione. La giurisprudenza ammette che il creditore ottenga sia la penale maturata per il ritardo sia il risarcimento del danno da inadempimento definitivo, trattandosi di pregiudizi diversi. Occorre però evitare duplicazioni: nella liquidazione del risarcimento va scomputata la parte di danno da ritardo già coperta dalla penale. La relativa questione deve essere sollevata dal debitore nel giudizio di merito, indicando quale porzione di danno andrebbe detratta.
Nei rapporti di durata, come la locazione, il divieto opera soltanto per le prestazioni già maturate e rimaste inadempiute al momento in cui il creditore agisce: per queste il locatore deve scegliere tra il pagamento dei canoni e la penale. Non si estende invece alle prestazioni successive, come l’indennità per l’occupazione dopo la risoluzione, che la penale non copre. Errore frequente è ritenere che la previsione di una penale per il ritardo impedisca di chiedere la risoluzione quando il ritardo superi la normale tollerabilità: la penale non ha tale efficacia preclusiva.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1383 c.c. presuppone la definizione della clausola penale e il suo effetto limitativo del risarcimento (art. 1382 c.c.), mentre l’art. 1384 c.c. consente la riduzione della penale manifestamente eccessiva o relativa a un’obbligazione eseguita in parte. Il divieto di cumulo si coordina con la disciplina della risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e seguenti c.c.) e con quella del risarcimento (artt. 1218 e 1223 c.c.). Nella locazione rileva l’art. 1591 c.c. sul corrispettivo dovuto dal conduttore in mora nella riconsegna. La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), istituto affine, segue regole proprie e non si cumula con la penale per il medesimo pregiudizio.