1. Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
2. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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