Art. 125 c.c. Azione del pubblico ministero
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
1. L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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