Art. 1056 c.c. Passaggio di condutture elettriche

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.