Art. 1029 c.c. Servitù per vantaggio futuro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

2. È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.