Art. 94 Codice Beni Culturali Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Testo in vigore dal 24 aprile 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.