Art. 87 Codice Beni Culturali Convenzione UNIDROIT
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell’annesso alla Convenzione medesima.