Art. 64-bis Codice Beni Culturali Controllo sulla circolazione

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

Testo in vigore dal 24 aprile 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.