Art. 3 Codice Beni Culturali Tutela del patrimonio culturale

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura.

Testo in vigore dal 22 aprile 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.