Art. 158 Codice Beni Culturali Disposizioni regionali di attuazione
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Nota all’art. 158:
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.