Art. 129 Codice Beni Culturali Provvedimenti legislativi particolari

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Note all’art. 129:
- La legge 28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civile», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno 1871.
- La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d’arte e di antichita», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
- Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che approva il regolamento per l’esecuzione dell’art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio 1892, n. 31, «portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d’arte e di antichita», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 1892.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.