Art. 116 Codice Beni Culturali Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all’articolo 112, comma 5.

Testo in vigore dal 12 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.