Art. 109 Codice Beni Culturali Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.