Art. 93 Codice Assicurazioni Deposito e pubblicazione

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1,... sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all’obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

5. Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.