Art. 73 Codice Assicurazioni Partecipazioni indirette

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.