Art. 55 Codice Assicurazioni Autorizzazione

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

3. L’IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.