Art. 47-octies Codice Assicurazioni Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione:
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;
b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.

2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.

3. L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47-septies.

4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47-septies, comma 2, lettera e).

5. L’IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.