Art. 47-duodecies Codice Assicurazioni Trasparenza degli investitori istituzionali

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’impresa di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. L’IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall’articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Testo in vigore dal 10 giugno 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.