Art. 45-duodecies Codice Assicurazioni Semplificazioni della formula standard

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l’applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 45-ter, commi 3 e 4

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.