Art. 42-bis Codice Assicurazioni Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all’articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell’impresa cedente.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.