Art. 42-bis Codice Assicurazioni Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all’articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell’impresa cedente.
3. Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.