Art. 4 Codice Assicurazioni Ministro dello sviluppo economico

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.