Art. 350 Codice Assicurazioni Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. I provvedimenti adottati dall’IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.