Art. 338 Codice Assicurazioni Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell’albo previsto dall’articolo 14, comma 4.

2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.

3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.

4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.

5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.

6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall’articolo 26.

7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall’articolo 26.
Note all’art. 338:
- Gli articoli 7, 81, 69, 70 e 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 sono i seguenti:
«Art. 7 (Autorizzazione). - 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I debbono essere autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l’obbligo per l’impresa di conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente titolo.

3. L’autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dall’art. 66 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L’impresa non può iniziare l’attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4-bis. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

4-ter. L’ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.

4-quater. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell’attività.».
«Art. 81 (Condizioni per l’accesso all’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). - 1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I debbono essere autorizzate dall’ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all’art. 7, comma 2.

2. L’autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all’art.
86.

3. L’impresa che richiede l’autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall’art. 69, comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera b) del presente articolo. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69, comma 1.

4. L’impresa deve inoltre dare prova:
a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall’art. 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l’autorizzazione;
b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all’importo minimo della quota di garanzia prescritta dall’art. 90 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 42, comma 3.

6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l’esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.».
«Art. 69 (Condizioni per l’accesso all’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). - 1. L’accesso alle attività indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all’ISVAP, da parte dell’autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l’indicazione della denominazione sociale dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale, nonché l’indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;
b) un certificato attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;
c) un programma di attività recante in particolare l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;
d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica.
Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri.

2. L’ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d’interesse generale, che la stessa deve osservare nell’esercizio della sua attività.

3. L’impresa può costituire la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l’assenso dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora l’impresa intenda modificare una o più delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all’ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L’ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa ai sensi del comma 2.».
«Art. 70 (Condizioni per l’accesso all’attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica). - 1. L’accesso alle attività indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all’ISVAP, da parte dell’autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l’indicazione della denominazione sociale dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l’impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l’indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;
b) un certificato attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;
c) un certificato indicante i rami che l’impresa è autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l’impresa intende assumere.

2. L’impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L’impresa è tenuta a comunicare all’ISVAP, attraverso l’autorità di controllo dello Stato membro d’origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. Ai fini dell’esercizio dell’attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa.».
«Art. 49 (Condizioni di accesso e di esercizio). - 1.
Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all’ISVAP fornendo i seguenti elementi:
a) l’indirizzo della sede secondaria da cui l’impresa intende operare;
b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l’impresa si propone di assumere.

2. L’impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L’impresa è tenuta a comunicare all’ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in quanto applicabili.».
- Gli articoli 9, 93, 80, 81 e 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono i seguenti:
«Art. 9 (Autorizzazione). - 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l’obbligo dell’impresa di conformarsi alle disposizioni del capo V del presente titolo.

3. L’autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L’impresa non può iniziare l’attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4-bis. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione nei casi in cui l’impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

4-ter. L’ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.

4-quater. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell’attività.».
«Art. 93 (Condizioni per l’accesso all’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). - 1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall’ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all’art. 9, comma 2.

2. Le imprese che nello Stato di origine esercitano congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad esercitare esclusivamente le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto all’art. 98.

3. L’impresa che richiede l’autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall’art. 80, comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera b). Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 1.

4. L’impresa deve inoltre dare prova:
a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall’art. 7 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l’autorizzazione;
b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all’importo minimo della quota di garanzia prescritta dall’art. 103 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 52, comma 3.

6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni dell’art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l’esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.».
«Art.80 (Condizioni per l’accesso all’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). - 1. L’accesso alle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l’indicazione della denominazione sociale dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale, nonché l’indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;
b) un certificato attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;
c) un programma di attività recante in particolare l’indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;
d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica.
Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri;
e) la dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, se nel programma di cui alla lettera c) risulta che l’impresa stessa intenda coprire la responsabilità civile per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti.

2. L’ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d’interesse generale, che la stessa deve osservare nell’esercizio della sua attività.

3. L’impresa può costituire la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l’assenso dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora l’impresa intenda modificare una o più delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all’ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L’ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l’autorità di controllo dello Stato membro d’origine dell’impresa ai sensi del comma 2.».
«Art. 81 (Condizioni per l’accesso all’attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica). - 1. L’accesso alle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l’indicazione della denominazione sociale dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l’impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l’indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;
b) un certificato attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;
c) un certificato indicante i rami che l’impresa è autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l’impresa intende assumere.

2. Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve altresì trasmettere all’ISVAP:
a) l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante previsto dall’art. 90;
b) una dichiarazione attestante che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

3. L’impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP attesta la regolarità della documentazione ricevuta ai sensi dei medesimi commi.

4. L’impresa è tenuta a comunicare all’ISVAP, attraverso l’autorità di controllo dello Stato membro d’origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa.
«Art. 60 (Condizioni di accesso e di esercizio). - 1.
Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all’ISVAP fornendo i seguenti elementi:
a) l’indirizzo della sede secondaria da cui l’impresa intende operare;
b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l’impresa si propone di assumere;
c) se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve altresì trasmettere all’ISVAP l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante previsto dall’art. 90.

2. L’impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L’impresa è tenuta a comunicare all’ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. L’esercizio dell’attività di cui al comna 1 è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 81, comma 5, 87 e 89, in quanto applicabili.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse;

Testo in vigore dal 1° gennaio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.