Art. 325-quater Codice Assicurazioni Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento…

Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS comunica all’AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull’esito delle stesse.

2. L’IVASS trasmette all’AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del Capo VI del presente Titolo.(45)

Testo in vigore dal 9 febbraio 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l’art. 4, comma 3) che “Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dall’IVASS ai sensi dell’art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall’IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 7) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.