Art. 313 Codice Assicurazioni

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Articolo abrogato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68.(45)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 1° ottobre 2018

Note di aggiornamento

Aggiornamento (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l’art. 4, comma 3) che “Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dall’IVASS ai sensi dell’art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall’IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.