Art. 292 Codice Assicurazioni Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo, pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa. Se l’impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.(70)

Testo in vigore dal 20 gennaio 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (70)

Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.