Art. 283-bis Codice Assicurazioni Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell’apertura della procedura di liquidazione di un’impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.(70)

Testo in vigore dal 28 dicembre 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (70)

Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.