Art. 273 Codice Assicurazioni Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.