Art. 264 Codice Assicurazioni Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana.
Si applica l’articolo 240, comma 3.
2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.