Art. 232 Codice Assicurazioni Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.

2. L’IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all’IVASS e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.