Art. 223-bis Codice Assicurazioni Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, l’IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione