Art. 216-bis Codice Assicurazioni Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Se risulta che un’operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all’articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l’IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento:
a) vietare all’impresa il compimento dell’operazione o imporre condizioni per il suo compimento;
b) ordinare all’impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.