Art. 214-ter Codice Assicurazioni Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall’IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.